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CONCESSIONI DEMANIALI E GARE PER “UNO DEI PATRIMONI NATURALISTICI PIU’ RINOMATI E ATTRATTIVI DEL MONDO”

Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria, Sentenza 9 novembre 2021, n° 18
Una delle questioni di maggior interesse affrontate dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella nota
sentenza n° 18/2021 è quella concernente l’interesse comunitario delle concessioni demaniali, cioè
l’interesse che Imprenditori di altri Stati membri possono concretamente avere di concorrere per prendere
in gestione le nostre aree. Da più parti, infatti, si affermava, prima della sentenza, che non aveva senso applicare le norme
comunitarie che impongono le gare nei casi in cui si trattasse di dare in concessione piccole aree costiere
del mare, dei laghi e dei fiumi, visto che

E’ UN DIRITTO DEI CONCESSIONARI DEMANIALI MARITTIMI OTTENERE LA PROROGA DELLE CONCESSIONI AL 31.12.2033

T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I^, sentenza 15 gennaio 2021, n° 72
Abbiamo pubblicato qualche tempo fa la sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce n° 1321/2020 ov’era affermato che la Pubblica Amministrazione non può “disapplicare” le leggi vigenti e, nel caso specifico, deve applicare la Legge n° 145/2018 che prevede la nuova scadenza delle concessioni demaniali marittime e lacuali alla fine del 2033.
Oggi pubblichiamo l’ulteriore pronuncia della medesima Sezione giurisdizionale -n° 72/2021- che, riprendendo molte delle considerazioni contenute nella prima sentenza, ma anche integrando e parzialmente modificando l’orientamento in quella espresso

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA “DISAPPLICAZIONE” DELLE NORME VIGENTI

T.A.R. Puglia-Lecce, Sez. I^, sentenza 27 novembre 2020, n° 1321
Pubblichiamo volentieri una sentenza del T.A.R. Puglia-Lecce che interviene su questione diventata “spinosa” negli ultimi anni, probabilmente ben più di quanto meritasse, se solo si facesse applicazione dei principi generali del diritto e della dovuta dose di buon senso.
La questione è quella della “possibilità”, se non addirittura “doverosità”, da parte della Pubblica Amministrazione di “disapplicare” volontariamente norme di legge che siano ritenute, dal singolo funzionario o dal politico di turno, o da una “vox populi” corrente, contrarie a qualche normativa superiore o a sentenze pubblicate, negando così l’applicazione di legge richiesta da un soggetto che ne abbia titolo.

IMPORTANTI NOVITA’ IN TEMA DI CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI

Commi 2 e 2 bis dell’art. 182 Testo coordinato Decreto Legge 19 maggio 2020 n° 34 conv. in Legge 17 luglio 2020 n° 77
L’art. 182 comma 2 della Legge 17 luglio 2020 n° 77 (qui allegato) ha introdotto un’importante novità in materia di concessioni di beni del demanio lacuale.
E’ stato infatti previsto che la prosecuzione dell’attività per le imprese insediate mediante l’uso dei beni vale anche per i beni del demanio lacuale, oltre che per quelli del demanio fluviale. Questo a modifica dell’art. 182 del Decreto Legge originario che invece limitava la previsione ai soli beni del demanio marittimo.
La norma è stata anche ulteriormente integrata in quanto nel Decreto Legge era semplicemente prevista la prosecuzione dell’attività. Nella legge, invece, è disposto che i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, ai sensi dell’art. 49 del Codice della Navigazione, nonchè i procedimenti di evidenza pubblica per la concessione

IMPORTANTI NOVITA’ IN TEMA DI CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI

Commi 2 e 2 bis dell’art. 182 Testo coordinato Decreto Legge 19 maggio 2020 n° 34 conv. in Legge 17 luglio 2020 n° 77
L’art. 182 comma 2 della Legge 17 luglio 2020 n° 77 (qui allegato) ha introdotto un’importante novità in materia di concessioni di beni del demanio lacuale.
E’ stato infatti previsto che la prosecuzione dell’attività per le imprese insediate mediante l’uso dei beni vale anche per i beni del demanio lacuale, oltre che per quelli del demanio fluviale. Questo a modifica dell’art. 182 del Decreto Legge originario che invece limitava la previsione ai soli beni del demanio marittimo.
La norma è stata anche ulteriormente integrata in quanto nel Decreto Legge era semplicemente prevista la prosecuzione dell’attività. Nella legge, invece, è disposto che i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, ai sensi dell’art. 49 del Codice della Navigazione, nonchè i procedimenti di evidenza pubblica per la concessione