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Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre 2020, n° 247
La Corte Costituzionale, nell’ambito di un giudizio di legittimità proposto in via principale, ha dichiarate costituzionalmente illegittime le previsioni dell’art. 11 e dell’art. 20 della Legge Regionale veneta 25 luglio 2019 n° 29 in materia di esonero dal contributo di costruzione in determinate ipotesi di cambio di destinazione d’uso e in tema di procedure urbanistiche semplificate mediante Sportello Unico per le Attività Produttive.
Il giudizio sorgeva da ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri che riteneva non conforme a costituzione, innanzitutto, l’art. 11 della citata Legge Regionale che ha inserito nella Legge urbanistica del Veneto n° 11/2004 l’art. 40 bis in materia di “immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio”.