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PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO ANCHE IN CASO DI ATTI CONCESSORI

Nella sentenza qui pubblicata il T.A.R. Marche ha fatto applicazione, in un procedimento di gara per la concessione in gestione di un centro residenziale per anziani, della norma contenuta all’art. 63 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n° 50/2016) che consente all’Amministrazione di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (invitando, dunque, ditte conosciute indicate in apposito elenco) nel caso di estrema urgenza dell’affidamento, derivante da eventi prevedibili. Nello specifico vi era stata risoluzione del precedente affidamento e sussisteva la necessità di provvedere immediatamente all’assegnazione ad altra ditta, anche per la delicatezza del servizio da espletare. I Giudici hanno pertanto ritenuto legittimo l’affidamento ricorrendo alla procedura negoziata senza espletare una nuova gara e, naturalmente, a fronte di adeguata motivazione ad opera della P.A..

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