Il T.A.R. Lazio, con la sentenza che pubblichiamo, ha stabilito che il procedimento ex art. 35 Cod. Nav. per l’esclusione di un’area dal demanio marittimo è assoggettato alla Legge n° 241/1990 e pertanto non può avere una durata indeterminata, deve concludersi in tempi certi e con un provvedimento espresso. Il Soggetto privato è portatore di un interesse qualificato, soprattutto se risede od opera in prossimità del bene da sdemanializzare, alla conclusione e all’esito del procedimento stesso.