La sentenza che qui pubblichiamo concerne l’impugnazione dell’Ordinanza emessa dal Sindaco del Comune di Fiumicino che, in via generale, imponeva il divieto di “condurre e far permanere sulle spiagge qualsiasi animale senza la regolare museruola e/o guinzaglio”.
Il provvedimento è stato gravato da un grande numero di operatori del settore balneare che esercitano su quel litorale ed il Tribunale, dopo aver accolta la domanda cautelare di sospensione, ha annullata l’Ordinanza nella parte in cui vieta, in ogni caso e senza alcuna distinzione, la conduzione degli animali nell’arenile. Questo perchè un regolamento regionale dispone che i Comuni stabiliscano nei propri regolamenti se la museruola o il guinzaglio siano condizioni obbligatorie per la conduzione dell’animale e, nel caso specifico, il Comune non l’aveva previsto, sicchè l’Ordinanza generalizzata non poteva ritenersi legittima ed è stata annullata.