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NEI PACCHETTI TURISTICI E NEI SERVIZI DI TRASPORTO ANNULLATI PER COVID-19 VI E’ IL DIRITTO AL RIMBORSO E NON SOLO AL VOUCHER

La raccomandazione della Commissione Europea del 16 marzo 2020 che qui pubblichiamo detta principi estremamente importanti per gli utenti e i clienti dei servizi di trasporto e dei pacchetti turistici che sono stati annullati a causa della pandemia.
Su base europea si stima che la riduzione delle prenotazioni sia tra il 60% e il 90% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Molti utenti, per turismo, per vacanze studio, per viaggi culturali o simili, avevano prenotato pacchetti e comunque viaggi con vari vettori, che poi si sono visti costretti ad annullare le prenotazioni, per le quali però sono stati versati, spesso, dei cospicui anticipi. Ebbene in Italia molti operatori turistici, tra cui agenzie, hanno offerto ai clienti in cambio della prenotazione annullata un voucher della validità normalmente di 12 mesi al posto del rimborso integrale di quanto versato, senza dare possibilità alternative. Il voucher, nella sostanza, è un buono per effettuare con lo stesso operatore o con lo stesso gruppo imprenditoriale una nuova vacanza entro 12 mesi da quella annullata. Ma questo viene imposto agli utenti e non viene mai offerto il rimborso della somma.
La Commissione Europea ha stabilito che tale scelta non è legittima in quanto, trattandosi di annullamento della vacanza, del viaggio o del pacchetto per causa non dipendente dal cliente (e cioè per causa della pandemia) in base alle regole generali del diritto comunitario e anche di quello interno italiano, il cliente ha diritto ad ottenere il rimborso e solo qualora abbia prestato il suo consenso può accettare, al posto del rimborso, il buono o voucher. Non sempre, però, i clienti hanno questa volontà, sopratutto perchè spesso vi è il vincolo nominalistico del buono (per la stessa persona) e sempre vi è l’obbligo di rivolgersi allo stesso operatore.
La Commissione ha raccomandato a tutti gli Stati membri -e tra essi l’Italia- di consentire sempre l’opzione del rimborso del danaro versato e, solo per espressa volontà del cliente, in alternativa vi può essere il voucher. La Commissione, per di più, allo scopo di rendere più allettanti questi voucher suggerisce anche di aumentarne il periodo di validità, di diversificare le possibilità di utilizzo “per pagare qualunque servizio di trasporto o pacchetto turistico offerto dal vettore o dall’organizzazione” e consiglia, altresì, di rendere i buoni trasferibili ad altro passeggero senza costi aggiuntivi ed anche di renderli utilizzabili “per effettuare prenotazioni con altri operatori facenti parte dello stesso gruppo di società”. Resta, comunque, che il diritto al rimborso in danaro dev’essere assicurato e questo l’Italia, con le ultime norme emanate, non ha fatto.

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