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LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

L’art. 264 della Legge 17 luglio 2020 n° 77, che ha convertito con modificazioni il D.L. n° 34/2020, articolo che qui alleghiamo, ha confermato pressochè integralmente l’art. 264 del D.L. citato che apriva il Capo dedicato a “misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza covid-19”. In sostanza, si tratta di una normativa “a tempo”, che infatti vale sino al 31 dicembre 2020. Pur in quest’ambito temporale limitato -anche se gli effetti possono protrarsi nel tempo- la norma introduce rilevanti novità in tema di procedimento amministrativo e di facoltà realizzative in campo edilizio. Tra le principali vanno ricordate:
– nei procedimenti ad istanza di parte volti a conseguire benefici, indennità o prestazioni, le autodichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione;
– l’autoannullamento di provvedimenti amministrativi illegittimi può avvenire entro il termine di tre mesi e non entro quello di diciotto mesi previsto in linea generale della Legge n° 241/1990;
– nelle attività avviate mediante SCIA il divieto di prosecuzione può avvenire entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione;
– la revoca del provvedimento “è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute”;
– nei procedimenti ove opera il “silenzio assenso” il provvedimento conclusivo va emanato entro trenta giorni dal formarsi del silenzio;
– sono ammessi interventi edilizi tramite CILA anche per interventi di maggior entità rispetto a quelli normalmente consentiti con questa procedura semplificata, purchè le strutture contingenti e temporanee siano rimosse “con la fine dello stato di emergenza”; tuttavia l’interessato può chiedere il mantenimento delle opere entro il 31 dicembre 2020 e l’Amministrazione deve provvedere con atto espresso entro sessanta giorni dalla domanda;
– vengono modificati i presupposti per le verifiche successive da parte della P.A. circa le dichiarazioni sostitutive rese dai privati, con rafforzamento delle sanzioni ed anche aggravamento della previsione penale.
Tutte queste norme vanno collocate, come s’è detto, entro l’orizzonte temporaneo che le ha motivate, ma la possibilità di chiedere ed eventualmente conseguire il “mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente” nei fatti sostanzia una forma di sanatoria ex post, anche meno vincolante di quella prevista in via generale della normativa.
Torneremo su questi temi con ulteriori articoli e pubblicazioni.

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