Il T.A.R. Lazio torna sul tema dell’accesso ad atti e documenti detenuti dalla P.A. per finalità difensive, previsto dall’art. 24 comma 7 della Legge n° 241/1990. Questo diritto di accesso, secondo varie pronunce dei Giudici amministrativi, prevale anche sulle ragioni di riservatezza o di segretezza tecnica o commerciale che possono venire accampate dalle Parti controinteressate. Con la pronuncia in esame il Giudice amministrativo afferma che non è necessario avere già instaurata una causa per poter invocare l’accesso “difensivo”, né la causa dev’essere proposta con certezza, in quanto la Parte ha diritto a questo tipo di ostensione anche solo allo scopo di valutare, una volta conosciuti i documenti, se tutelarsi o meno giudizialmente.