Con l’importante ed articolata sentenza che qui pubblichiamo la Corte Suprema di Cassazione -Seconda Sezione Civile- affronta una serie di essenziali tematiche, rilevanti nell’attività costruttiva e nei rapporti tra vicini.
In primo luogo vengono precisati i concetti di “ricostruzione” e quello di “nuova costruzione”, che si ha ogni volta in cui si aumenti il volume e per effetto della quale “nuova costruzione” viene in campo tutta la disciplina delle distanze.
Quindi è stabilito in quali casi una modifica del tetto sia rilevante ai fini della distanza dai confini.
Poi è precisato che anche il cambio di destinazione d’uso è da tenersi in considerazione ai fini delle distanze, sopratutto quando sussista una norma locale che legittimi una costruzione sotto distanza, ma solo se questa abbia destinazione non residenziale.
Ed ancora la Corte ritiene “nulli” gli accordi tra privati volti a derogare la disciplina delle distanze poste nei regolamenti locali, dato che tali regolamenti sono volti a tutelare l’interesse generale a un prefigurato modello urbanistico.
Da ultimo, la Corte affronta il tema delle vedute e delle loro distanze dal confine, sconfessando il Giudice di merito che aveva ritenuto “emulativa” e perciò non rilevante la violazione di una distanza per pochi centimetri, affermando, invece, che anche una minima violazione in questa materia, volta a tutelare la privatezza e perciò la proprietà, è rilevante e può portare alla demolizione del fabbricato sotto distanza.