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IMPORTANTI NOVITA’ IN TEMA DI CONCESSIONI DEMANIALI LACUALI

L’art. 182 comma 2 della Legge 17 luglio 2020 n° 77 (qui allegato) ha introdotto un’importante novità in materia di concessioni di beni del demanio lacuale.
E’ stato infatti previsto che la prosecuzione dell’attività per le imprese insediate mediante l’uso dei beni vale anche per i beni del demanio lacuale, oltre che per quelli del demanio fluviale. Questo a modifica dell’art. 182 del Decreto Legge originario che invece limitava la previsione ai soli beni del demanio marittimo.
La norma è stata anche ulteriormente integrata in quanto nel Decreto Legge era semplicemente prevista la prosecuzione dell’attività. Nella legge, invece, è disposto che i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, ai sensi dell’art. 49 del Codice della Navigazione, nonchè i procedimenti di evidenza pubblica per la concessione delle aree non possono essere avviati o proseguiti a carico dei concessionari che intendono proseguire la propria attività precedente, per i quali, dunque, “l’utilizzo è confermato verso pagamento del canone previsto dall’atto di concessione”. La norma richiama, altresì, il disposto dell’art. 1 commi 682 e seguenti della Legge 30 dicembre 2018 n° 145, la cui portata viene dunque estesa al demanio lacuale ed a quello fluviale.
Nella sostanza si tratta di una norma che tende a confermare le attività in essere e ad impedire la concessione dei beni tramite procedura di evidenza, eventualmente già indette. Norma che senz’altro farà discutere anche perchè viene a coinvolgere la nota tematica dell’obbligo delle gare per la concessione di beni demaniali su cui negli ultimi anni molto si è discusso e varia produzione normativa e giurisprudenziale è intervenuta.
Per quel che concerne il tema delle procedure di evidenza pubblica che “non possono proseguire” un utile elemento interpretativo per comprendere quale sia il termine ultimo entro il quale le gare indette debbono fermarsi sulla base di questa norma viene dal comma 4 dell’art. 199 della stessa Legge n° 77/2020. In tale comma, infatti, il Legislatore dopo aver stabilito la proroga della durata di autorizzazioni e concessioni portuali, ha disposto che la proroga stessa non si applica alle procedure di evidenza pubblica “già definite con l’aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020”. Pertanto, pare essere l’aggiudicazione l’unico evento che può evitare l’applicazione dell’art. 182 comma 2, mentre se la gara si trova ad uno stadio anteriore rispetto all’aggiudicazione deve fermarsi.
Il tema è particolarmente delicato e complesso e sul medesimo torneremo con ulteriori interventi e pubblicazioni.
E’ meritevole di segnalazione anche il comma 2 bis che dispone in materia di “nesso turistico territoriale” per le imprese che operano nel settore.

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