Si è parlato poco, negli anni scorsi, di un fenomeno che è assai presente nelle nostre spiagge – e, soprattutto, in quelle oggetto di grandi concessioni- vale a dire il fenomeno delle sub-concessioni o degli affidamenti ad altri Soggetti delle attività oggetto della concessione.
Chiunque frequenti i nostri lidi – in particolare quelli della costiera adriatica, caratterizzata da ampie e
profonde distese di sabbia – durante la stagione turistica può vedere che accanto agli stabilimenti balneari vi
sono molte altre attività: i chioschi-bar, i noleggi di pedalò, sup, surf e simili, i giochi delle più varie specie, il
commercio. Ebbene, esse nella gran parte dei casi vengono svolte da Soggetti in sub-concessione o in affidamento, i quali acquisiscono in godimento dal Concessionario una porzione di arenile a fronte di un corrispettivo, normalmente superiore a quello che, per la stessa porzione, il Concessionario corrisponde
all’Amministrazione. Questa sub-concessione viene data dietro semplice autorizzazione dell’Autorità competente.
Un tempo le sub-concessioni erano più difficili rispetto ad oggi, in quanto la legge imponeva che esse fossero rilasciabili solo “in casi eccezionali e per periodi determinati”. Queste parole sono state abolite dalla Legge 16 maggio 2001 n° 18, per cui oggi le sub-concessioni o gli affidamenti sono possibili in via generalizzata e senza limiti temporali.
Da questa constatazione è partito il Consiglio di Stato per affermare che le sub-concessioni costituiscono motivo di aumento dell’attrattiva economica delle spiagge perché i Concessionari traggono un utile dal semplice sub-affidamento ad un terzo (sul quale l’Amministrazione nulla può dire, se non sotto il profilo
della “moralità” del sub-affidatario) visto che esso avviene a prezzi di “mercato”, mentre i canoni concessori sono piuttosto ridotti. L’argomento è stato, così, utilizzato per ribadire la necessità delle gare, dal momento che non possono sottrarsi al mercato ed alla libera competizione economica “risorse naturali in grado di occasionare profitti ragguardevoli in capo ai singoli operatori”.
Il discorso, però, a mio avviso, merita un’ulteriore considerazione.
I sub-affidamenti o le sub-concessioni possono anche costituire un elemento di qualificazione delle aree demaniali sotto il profilo della migliore offerta turistica e delle opportunità per i Fruitori degli arenili.
Una spiaggia ove siano presenti attività ricreative, zone dedicate al benessere o alla cura della persona, attività di noleggio delle più varie attrezzature per i bagnanti, si qualifica rispetto ad altre che non offrono queste opportunità. E spesso tali opportunità sono il frutto di accordi tra il Concessionario e gli altri Operatori di settore che prendono in affidamento una porzione di arenile per allocarvi quelle attività.
Allora queste possibilità di intese tra Operatori – e, dunque, di qualificazione dell’offerta turistica – devono
essere spendibili dall’aspirante Concessionario in sede di gara, mediante attribuzione di un punteggio a favore di chi sia in grado di includerle nella domanda di concessione o nella proposta in concorrenza. Dò si la spieggia in sub-concessione, ma in questo modo miglioro l’offerta ed attraggo maggiormente i turisti,
sicchè merito un punteggio superiore rispetto a chi non lo fa.
Solo in tal modo le sub concessioni e gli affidamenti possono diventare veicolo per il miglioramento della qualità dei nostri lidi e non limitarsi a rappresentare una semplice “motivazione” per le gare.