Con la sentenza n° 13442/2020 che qui pubblichiamo, il T.A.R. Lazio-Roma, nell’ambito di un ricorso patrocinato dall’Avv. Massimo Carlin, ha accolte le richieste della Parte ricorrente e ordinato al Gestore dei Servizi Energetici di consegnare alla Parte richidente i dati detenuti dalla medesima Società relativi alla produzione di due impianti idroelettrici di proprietà di altra Ditta, descritti in un contratto notarile di cessione, dal quale emergeva la sussistenza di un credito per la Parte cedente legato alla produttività di quegli impianti, sicchè la verifica sulla sussistenza o meno del credito -nel frattempo pignorato presso terzi- dipendeva proprio dall’entità della produzione, conosciuta e documentabile solo dal G.S.E. che, com’è noto, è Parte cessionaria dell’energia prodotta dagli impianti privati.
Il Gestore si era rifiutato di consegnare questi dati, anche a seguito dell’opposizione della Parte contrattuale che aveva acquisiti gli impianti e perciò doveva pagare quel presunto credito, ma il Tribunale ha annullato l’atto di diniego e ha ordinato a G.S.E. di produrre tutti i documenti condannandolo anche alle spese di lite.
Il T.A.R. Lazio ha affermato che il Gestore non poteva legittimamente sindacare sulla circostanza dell’utilità, o meno, dei dati richiesti, nè sulla fondatezza della causa promossa dalla Ditta ricorrente (il citato pignoramento presso terzi) dal momento che l’ostensione dei documenti va effettuata a prescindere da tutte queste considerazioni, sopratutto quando la Parte istante abbia dichiarato che la conoscenza le è utile nell’ambito di una causa già proposta o da proporre e, perciò, a tutela del proprio diritto di difesa.
Si tratta di una pronuncia di rilievo, sopratutto con riferimento alla tutela della Parte che abbia promossa o intenda promuovere una causa e abbisogni di documenti conservati presso un’Amministrazione pubblica o un Soggetto equiparato, il quale è sempre tenuto a renderli conoscibili.