La Corte Costituzionale affronta il tema dei canoni demaniali su rimessione del T.A.R. Veneto, che nel corso di un giudizio concernente l’istanza di rinnovo di una concessione idraulica avente ad oggetto i lavori di fiancheggiamento telefonico del fiume Adige in un determinato Comune, in cui era stato disposto che solo dopo il pagamento di un certo canone demaniale l’istanza avrebbe avuto seguito, ha dubitato della norma veneta che aveva introdotta questa previsione. La norma dispone nei termini seguenti “in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e fornitura di reti e per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 1, nonchè al versamento degli oneri previsti dalla normativa vigente in materia”.
Tale norma veniva ritenuta contraria a Costituzione dai Giudici amministrativi perchè condiziona il rinnovo della concessione all’assolvimento di un onere economico, andando così in senso diverso rispetto al testo nazionale fondamentale, cioè il Codice delle comunicazioni elettroniche che non consente l’imposizione di questo genere di oneri, visto che la stessa norma nazionale già indica quali sono gli oneri -diversi da quello stabilito dalla Regione Veneto- che possono porsi a carico del soggetto che opera nell’ambito delle comunicazioni elettroniche.
La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma regionale proprio affermando che la legge statale non consente un intervento del legislatore regionale sul tema degli oneri.
E’ interessante peraltro rilevare il passaggio fondamentale della sentenza che fa riferimento alla liberalizzazione del mercato delle comunicazioni elettroniche, finalizzata a “garantire agli imprenditori l’accesso al settore con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, nonchè di consentire agli utenti finali la fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza”.
Dunque, ancora una volta in materia di attività che presuppongono l’utilizzo di aree demaniali la Corte Costituzionale invoca i principi di piena libertà e delle condizioni di parità dell’iniziativa imprenditoriale, vale a dire gli stessi concetti che ha utilizzati in molte precedenti sentenze che concernono il demanio marittimo e l’attività concessoria delle Pubbliche Amministrazioni.