Nella sezione “news”, qui a fianco, abbiamo pubblicato la sentenza 13 maggio 2020, n° 8849 delle Sezioni Unite della Cassazione che ha dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario nelle controversie concernenti le sub concessioni degli spazi demaniali interni agli aeroporti nazionali destinati a parcheggio. E’ una vicenda nella quale, da anni, tutelo alcune Società esercenti l’attività di parcheggio nelle aree esterne all’aeroporto “Marco Polo” di Venezia e che ambivano a concorrere all’affidamento di tali spazi demaniali in modo da offrire un servizio concorrenziale rispetto a quello della Società che li gestisce da sempre. La Società concessionaria dello scalo mai ha voluto aprire al mercato questa remunerativa attività ed ha costituita una Società di propria totale emanazione che da decenni affida i parcheggi alle condizioni contrattuali -e perciò di prezzo- che ritiene, stante la posizione di monopolio.
Questi Operatori locali da sempre sostengono che tali aree demaniali -parliamo di circa 7000 posti auto oggi, ma che col Master Plan di ampliamento in corso di realizzazione diventeranno circa 10.000- andrebbero poste in gara ai fini della subconcessione e così nel 2016 hanno adito il T.A.R. Veneto, che con sentenza n° 797/2017 ha dato loro ragione annullando la subconcessione e l’addendum pluridecennale. La Concessionaria, però, ha appellato in Consiglio di Stato e questo, con sentenza n° 590/2018, ha annullata la pronuncia del T.A.R. sostenendo che, nella motivazione, la giurisdizione è ordinaria, perché il contratto di subconcessione, ancorchè relativo ad aree demaniali, avrebbe natura “di diritto privato”, attenendo ad un servizio di “natura commerciale”, sicchè per porlo in essere non si dovrebbe fare alcuna gara pubblica.
Oggi le Sezioni Unite hanno ribadito questo indirizzo. E lo hanno fatto richiamando due precedenti -che al Prof. Romano Vaccarella, che con me patrocinava i Ricorrenti, erano certo ben noti- in tema di “macchina avvolgibagagli” e “ristorante” all’interno di altri aeroporti.
Ma una subconcessione per migliaia di metri quadrati di sedime aeroportuale, anche con edifici pluripiano, destinati a parcheggi per i passeggieri e ad aree di manovra ed accessi non può venire equiparata alla subconcessione di qualche metro quadrato per una macchina che incapsula le valigie, o ad un bar o ad un distributore di bevande. Le questioni in campo sono sensibilmente diverse. E il D.Lgs. 13 gennaio 1999 n° 18 che elenca i “servizi di assistenza a terra” negli aeroporti vi include anche “l’assistenza passeggeri (che) comprende qualsiasi forma di assistenza ai passeggeri in partenza, in arrivo, in transito o in coincidenza”.
I passeggeri giungono agli aeroporti -in larga misura- con le vetture proprie o con mezzi di trasporto collettivi privati, di cui devono servirsi con immediatezza al rientro. E questo fa parte dell’”assistenza passeggeri”, che per la stessa Corte di Cassazione comprende le attività da assegnarsi con gara.
Insomma, la sentenza delude e pone sullo stesso piano situazioni tra loro non comparabili e diversamente trattate dalla normativa di riferimento. Ci si attendeva, francamente, di più dal Giudice regolatore della giurisdizione.