Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in sede di regolamento di giurisdizione e dichiarando la giurisdizione dell’Autorità ordinaria, è tornata sul tema della responsabilità che sorge in capo alla Pubblica Amministrazione per effetto della lesione dell’affidamento del privato.
La P.A. ha il dovere di comportarsi secondo correttezza e buona fede e ciò deriva dal più generale dovere di solidarietà sociale che trova il suo principale fondamento nell’art. 2 della Costituzione. Anche con la P.A. si instaurano quei “momenti relazionali socialmente o giuridicamente qualificati” che generano un ragionevole affidamento sull’altrui condotta corretta e protettiva. Dall’Amministrazione pubblica, poi, “il cittadino si aspetta uno sforzo maggiore, in termini di correttezza, lealtà, protezione e tutela dell’affidamento, rispetto a quello che si attenderebbe dal quisque de populo”.
In ragione di ciò, quando l’Amministrazione viola queste regole con il proprio comportamento -com’è avvenuto nel caso specifico- è tenuta a risarcire il danno provocato al contraente, anche se non sia stato emanato alcun provvedimento amministrativo e ci si trovi, perciò, in presenza di un mero comportamento, caso nel quale la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario.