Cominciano ad arrivare alla Giustizia Amministrativa ricorsi di persone riguardate da provvedimenti limitativi della libertà di movimento, assunti in questa fase emergenziale.
Qui pubblichiamo cinque provvedimenti, uno del T.A.R. Lombardia-Brecia e quattro del T.A.R. Campania-Napoli.
Al T.A.R. Brescia vi era un Avvocato che chiedeva il rinvio dell’udienza per seguire due figlie di età minore che abbisognavano di “tutela” nel periodo emergenziale; l’istanza di rinvio è stata rigettata.
Nel primo caso avanti il T.A.R. Napoli, invece, è stata effettuata una comparazione tra l’interesse individuale e le esigenze di tutela della salute pubblica. La domanda di sospensione del provvedimento limitativo è stata rigettata. Nel secondo caso vi era un Legale che, oltre a doversi approvvigionare di tabacchi, aveva necessità di recarsi presso due Tribunali per assistere clienti; la domanda è stata accolta. Nel terzo caso una persona doveva assistere “l’anziana madre per necessità proprie ed anche in funzione preventiva rispetto a possibili, pericolose evenienze”. L’istanza è stata accolta. Nel quarto caso la persona che chiedeva la deroga all'”obbligo di quarantena domiciliare” faceva valere la semplice necessità di prestare un “accudimento saltuario” e l’istanza è stata respinta.