Con l’Ordinanza n° 23/2021, qui pubblicata, il T.A.R. Veneto si è pronunciato in sede cautelare sul profilo relativo all’autonoma lesività di clausole imposte in sede di gara pubblica e che sono soggette all’onere di immediata impugnazione. Nel caso concreto si trattava di una gara per la concessione di un’area demaniale lacuale allo scopo di collocare l’attività di noleggio ombrelloni, lettini, pedalò, canoe e simili, concessione richiesta da una Ditta già operante nel settore in quanto titolare di altri stabilimenti lacuali dello stesso genere. Il Comune ha chiesto di dimostrare il possesso di requisiti del tutto avulsi rispetto a quest’attività quali l’avere svolto in passato “attività di appoggio per soccorso a scopo sportivo o ricreativo” e “insegnamento professionale della navigazione da diporto”. In questa richiesta il T.A., pur nella cognizione cautelare, ha ravvisato un profilo di illegittimità sospendendo il provvedimento. L’Amministrazione aveva eccepito che il ricorso era inammissibile in quanto non vi era stata ancora una decisione definitiva sulla gara, ma la Parte ricorrente ha obiettato che quella richiesta di requisiti era impeditiva alla partecipazione e quindi già lesiva per la Parte. Tale tesi è stata accolta dal Tribunale con questa formulazione “vengono ritenuti non persuasivi i rilievi di inammissibilità formulati dall’Amministrazione, dovendo essere piuttosto evidenziato l’effetto immediatamente escludente derivante dalla nota oggetto del gravame, di per sè impeditiva dell’accesso alle ulteriori fasi della procedura (così da fondare, prima facie, l’interesse all’immediata impugnazione di tale arresto procedimentale)”.