Con l’art. 93 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 è stata introdotta un’importante novità anche nel Codice della Navigazione relativamente alle regole per il subingresso nelle concessioni demaniali.
Ribadito il principio secondo cui il subingresso – cioè la sostituzione dell’originario concessionario nel godimento del titolo con un nuovo soggetto, fisico o giuridico – dev’essere sempre chiesto alla Pubblica Amministrazione concedente per ottenere l’autorizzazione, è stata introdotta la regola per la quale, nell’ambito dei porti, ove opera anche la specifica Legge 28 gennaio 1994, n. 84, è condizione indispensabile per la sostituzione quella che l’impresa concessionaria eserciti direttamente l’attività e non sia titolare di altra area demaniale nello stesso porto, ovvero non eserciti l’attività in aree diverse da quelle assegnatele in concessione. Quindi si tratta di una normativa restrittiva che presuppone il corretto pregresso esercizio del titolo per poter chiedere il subingresso.