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ANCORA SUL TERMINE ORARIO DI DEPOSITO DEGLI ATTI NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO (PAT)

Il Consiglio di Stato torna sulla tematica, dibattuta, dell’orario entro il quale devono essere depositati gli atti nel processo amministrativo telematico (PAT). E’ infatti noto che quando gli atti venivano depositati fisicamente alla Segreteria del Giudice, il termine per farlo era fissato alle ore 12:00 visto che a quell’ora chiudevano gli Uffici. Oggi, invece, con il deposito telematico è possibile effettuare l’operazione -restando nel giorno di scadenza- anche nel pomeriggio e fino alle ore 24:00, dato che essa si svolge dallo Studio del legale incaricato. La discussione concerneva e concerne il fatto se anche il deposito dopo le 12:00, ma nello stesso giorno della scadenza, sia tempestivo o meno. Il Consiglio di Stato, riprendendo una corrente di pensiero non univoca e che ha visto anche pronunce diverse, afferma che il deposito dopo le ore 12:00 è “tardivo” e questo perchè l’orario è posto “a garanzia dei termini a difesa” in relazione alla fissazione delle udienze camerali e pubbliche, con la conseguenza che depositando dopo le ore 12:00 si darebbe alla controparte un margine temporale inferiore per esaminare l’atto.
L’interpretazione indubbiamente è piuttosto formalistica, tenuto conto che il legale della controparte, rispetto a chi deposita, può immediatamente consultare in via telematica l’atto depositato, sempre tramite il P.A.T. e sempre rimanendo nel proprio Studio.

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