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ANCORA UNA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL RAPPORTO TRA REGIONI E STATO NELLA MATERIA EDILIZIA

Con la sentenza qui pubblicata la Corte Costituzionale ha dichiarato, sotto più profili, l’incostituzionalità di una Legge Regionale della Puglia che “interpretava” con effetti pretesamente retroattivi la Legge sul “Piano Casa” di quella Regione. Due sono i profili, con importanti rilievi pratici, che sono interessati dalla dichiarazione di incostituzionalità. Il primo concerne la c.d. “ristrutturazione edilizia pesante” con demolizione del fabbricato e ricostruzione in altro sito, che la Corte ha dichiarato non essere più possibile dopo l’introduzione, all’art. 2 bis del T.U. Edilizia n° 380/2001, del comma 1 ter che ha invece reintrodotto nella normativa di principio nazionale l’obbligo di “coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito”. Anche in altre Regioni, tra cui il Veneto, esiste una norma di questo genere che, dunque, si pone prospettivamente in contrasto con quella nazionale.
L’altro profilo di incostituzionalità riguarda la portata delle leggi c.d. “interpretative” che non possono mai inserire contenuti nuovi nella legge interpretata, come aveva fatto la Puglia e spesso fanno anche altre Regioni, ma deve limitarsi a chiarire il significato di un contenuto già esistente.
Trattasi dell’ennesima sentenza della Corte che censura l’esorbitazione delle Regioni dai limiti delle leggi nazionali di principio in materia edilizia.

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