Il Tribunale di Vicenza, pronunciandosi su questione patrocinata dallo Studio dell’Avv. Massimo Carlin, in accoglimento dell’eccezione formulata dallo Studio medesimo, ha affermato che la domanda giudiziale di cancellazione o riduzione di ipoteca formulata ai sensi dell’art. 2874 Cod. Civ., quando venga posta in contestazione la correttezza dell’atto costitutivo di ipoteca e non l’esistenza o l’idoneità del titolo per costituirle, assume la natura di azione personale e non reale e dunque segue la regola generale del foro delle persone fisiche e giuridiche di cui agli artt. 18 e 19 Cod. Proc. Civ.. Sul tema non vi sono recenti pronunce giurisprudenziali e l’unica conforme, ma persuasiva, è di un Giudice di primo grado e risale al 2002. E’ dunque da prevedere che la questione venga ulteriormente affrontata anche dai Giudici superiori.