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SULLA COMPETENZA TERRITORIALE NELLE CAUSE DI RIDUZIONE O RESTRIZIONE DI IPOTECA

Il Tribunale di Vicenza, pronunciandosi su questione patrocinata dallo Studio dell’Avv. Massimo Carlin, in accoglimento dell’eccezione formulata dallo Studio medesimo, ha affermato che la domanda giudiziale di cancellazione o riduzione di ipoteca formulata ai sensi dell’art. 2874 Cod. Civ., quando venga posta in contestazione la correttezza dell’atto costitutivo di ipoteca e non l’esistenza o l’idoneità del titolo per costituirle, assume la natura di azione personale e non reale e dunque segue la regola generale del foro delle persone fisiche e giuridiche di cui agli artt. 18 e 19 Cod. Proc. Civ.. Sul tema non vi sono recenti pronunce giurisprudenziali e l’unica conforme, ma persuasiva, è di un Giudice di primo grado e risale al 2002. E’ dunque da prevedere che la questione venga ulteriormente affrontata anche dai Giudici superiori.

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contenzioso e pareri (4) - foro generale (1) - ipoteca (1) - natura personale della causa (1) - natura reale della causa (1) - persone fisiche e giuridiche (1) - restrizione (1) - riduzione (1)