Con l’Ordinanza n° 1166/2018 che qui si pubblica il T.A.R. Veneto ha rimesso alla Corte Costituzionale l’art. 64 della Legge Regionale Veneto 30 dicembre 2016 n° 30 che conteneva “interpretazione autentica” degli artt. 2, 6 e 9 della Legge Regionale 8 luglio 2009 n° 14 (“Piano Casa”), in base alla quale interpretazione doveva ritenersi che tra le “deroghe” ammesse alla normativa urbanistica e regolamentare locale, con gli interventi edilizi, vi fosse anche quella alle distanze minime dai confini di proprietà, di modo che le costruzioni nuove o in ampliamento che il “Piano Casa” abbia prodotte possono / potevano venir realizzate anche “sotto distanza” in nome dell’eccezionalità della normativa suddetta, finalizzata a rilanciare il comparto dell’edilizia residenziale. La questione è di estrema rilevanza ed attualità nel panorama veneto, in quanto tutte le domande edilizie che siano state presentate entro il 31 marzo 2019 vengono definite con le vecchie norme del “Piano Casa” e dunque con quelle che dovrebbero consentire anche le costruzioni sotto distanza. Il T.A.R. ha menzionati numerosi precedenti della Corte Costituzionale e varie pronunce della Corte di Cassazione secondo le quali il tema della distanza dai confini attiene all'”Ordinamento civile” perchè concerne il diritto di proprietà e quindi non può consentire interventi normativi delle singole Regioni, essendo rimesso alla competenza esclusiva dello Stato. Lo Studio dell’Avv. Massimo Carlin è intervenuto nel giudizio di costituzionalità per conto di un Cliente che ha in corso una causa civile ove viene proprio in rilievo determinante, ai fini dell’esito, la costituzionalità o meno della norma, in presenza di significativa costruzione ampiamente sotto distanza. Per la definizione della tematica la Corte Costituzionale ha fissata l’udienza del giorno 11 marzo 2020, come da avviso che qui si pubblica, poi anticipata al 10 marzo e tenutasi. Si è in attesa dell’esito, del quale verrà dato ampio conto nel presente sito.