Editoriale
L’Università degli Studi di Macerata – dipartimento di Giurisprudenza ha chiesto all’Avvocato Massimo Carlin di collaborare nella stesura del volume dal titolo “Coste e diritti – alla ricerca di soluzioni per le concessioni balneari”
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La casa editrice Key Editore di Milano pubblica l’opera “La semplificazione edilizia” in collaborazione con l’Avvocato Massimo Carlin.
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attività dello studio
Il Tribunale di Udine con sentenza recente, depositata a conclusione di una causa in cui patrocinavo la Parte attrice, ha sancito un principio per nulla scontato nella Giurisprudenza civile e tra gli Operatori del settore immobiliare; quello secondo cui la progettazione, l’approvazione e il convenzionamento di un Piano urbanistico incrementano di per sé il valore della proprietà immobiliare, oltre al valore che già è conseguente alla sua destinazione astrattamente “edificabile”.
T.A.R. Veneto, Sez. I^, Ordinanza 15 gennaio 2021, n° 23
Con l’Ordinanza n° 23/2021, qui pubblicata, il T.A.R. Veneto si è pronunciato in sede cautelare sul profilo relativo all’autonoma lesività di clausole imposte in sede di gara pubblica e che sono soggette all’onere di immediata impugnazione. Nel caso concreto si trattava di una gara per la concessione di un’area demaniale lacuale allo scopo di collocare l’attività di noleggio ombrelloni, lettini, pedalò, canoe e simili, concessione richiesta da una Ditta già operante nel settore in quanto titolare di altri stabilimenti lacuali dello stesso genere.
Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre 2020, n° 246
La Corte Costituzionale affronta il tema dei canoni demaniali su rimessione del T.A.R. Veneto, che nel corso di un giudizio concernente l’istanza di rinnovo di una concessione idraulica avente ad oggetto i lavori di fiancheggiamento telefonico del fiume Adige in un determinato Comune, in cui era stato disposto che solo dopo il pagamento di un certo canone demaniale l’istanza avrebbe avuto seguito, ha dubitato della norma veneta che aveva introdotta questa previsione. La norma dispone nei termini seguenti “in caso di occupazione di beni del demanio idrico per l’installazione e fornitura di reti e per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, così come per la installazione e gestione di sottoservizi e di impianti di sostegno di servizi fuori suolo, il soggetto richiedente è tenuto al pagamento dei canoni nella misura stabilita dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 1, nonchè al versamento degli oneri previsti dalla normativa vigente in materia”.
Corte Costituzionale, sentenza 25 novembre 2020, n° 247
La Corte Costituzionale, nell’ambito di un giudizio di legittimità proposto in via principale, ha dichiarate costituzionalmente illegittime le previsioni dell’art. 11 e dell’art. 20 della Legge Regionale veneta 25 luglio 2019 n° 29 in materia di esonero dal contributo di costruzione in determinate ipotesi di cambio di destinazione d’uso e in tema di procedure urbanistiche semplificate mediante Sportello Unico per le Attività Produttive.
Il giudizio sorgeva da ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri che riteneva non conforme a costituzione, innanzitutto, l’art. 11 della citata Legge Regionale che ha inserito nella Legge urbanistica del Veneto n° 11/2004 l’art. 40 bis in materia di “immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio”.
Le norme di questi giorni emanate tanto a livello nazionale quanto a livello regionale (e qui parliamo di Veneto e Friuli Venezia Giulia) in materia di stabilimenti balneari, spiagge, stabilimenti lacuali, spiagge lacuali e comunque di tutte le attività che si svolgono nell’ambito di un demanio, sono piuttosto rilevanti e conformano, in termini diversi rispetto al passato, l’organizzazione di queste attività economiche.
Certamente, come si è detto in altro articolo pubblicato in questo sito, il distanziamento delle strutture, dei tavolini, degli ombrelloni, dei lettini e simili previsto dalle norme di questi giorni è ben inferiore -e ragionevole- rispetto a quello che veniva ipotizzato nelle direttive INAIL di qualche giorno prima. Sono sempre da rispettare con la massima attenzione le disposizioni sulle distanze, sull’uso delle mascherine
Commi 2 e 2 bis dell’art. 182 Testo coordinato Decreto Legge 19 maggio 2020 n° 34 conv. in Legge 17 luglio 2020 n° 77
L’art. 182 comma 2 della Legge 17 luglio 2020 n° 77 (qui allegato) ha introdotto un’importante novità in materia di concessioni di beni del demanio lacuale.
E’ stato infatti previsto che la prosecuzione dell’attività per le imprese insediate mediante l’uso dei beni vale anche per i beni del demanio lacuale, oltre che per quelli del demanio fluviale. Questo a modifica dell’art. 182 del Decreto Legge originario che invece limitava la previsione ai soli beni del demanio marittimo.
La norma è stata anche ulteriormente integrata in quanto nel Decreto Legge era semplicemente prevista la prosecuzione dell’attività. Nella legge, invece, è disposto che i procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, ai sensi dell’art. 49 del Codice della Navigazione, nonchè i procedimenti di evidenza pubblica per la concessione
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