Il Consiglio di Stato, adito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in sede di parere preventivo ai fini dell’annullamento straordinario di atti amministrativi di cui all’art. 138 del Testo Unico Enti Locali, ha affermato che l’Ordinanza del Sindaco di Messina del 5 aprile 2020 secondo cui chiunque intende fare ingresso in Sicilia attraverso lo Stretto con qualsiasi mezzo di trasporto ha l’obbligo di registrarsi, almeno 48 ore prima della partenza, su un sito appositamente istituito dal Comune, fornendo una serie di dati identificativi e di informazioni personali, è illegittima perchè le iniziative di contenimento contro l’emergenza da covid-19 devono essere informate ad una gestione unitaria della crisi, che può fare capo solo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e non ammette, dunque, iniziative unilaterali delle Amministrazioni locali, soprattutto così invasive sul piano dei dati personali e della libertà di movimento.