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NESSO DI CAUSALITA’ NEL RISARCIMENTO DEL DANNO VERSO LA P.A.

Il Consiglio di Stato, con la lunga e ben argomentata sentenza che si pubblica, ha esaminati due aspetti essenziali del risarcimento danno chiesto nei confronti della P.A.: per un verso quello relativo all’ampiezza della valutazione sui fatti che può compiere il Giudice del danno e, per altro verso, quella del nesso di causalità tra il vizio nell’esercizio della funzione amministrativa e il danno provocato alla parte privata. Sul primo punto il Consiglio di Stato, riprendendo gli insegnamenti della nota sentenza n° 500/1999 delle Sezioni Unite della Cassazione, ha affermato che il Giudice del danno può estendere la sua cognizione a tutti gli elementi di fatto e agli argomenti giuridici sollevati dalle Parti, anche ulteriori rispetto a quelli che erano stati esaminati dal Giudice che aveva annullati i provvedimenti. Quanto al secondo profilo il Collegio ha stabilito che vi dev’essere una rigorosa e diretta consequenzialità tra l’atto amministrativo illegittimo e il danno sofferto ed il Giudice deve effettuare una “prognosi” tra l’esercizio legittimo dell’azione amministrativa e gli eventi che si sarebbero, in quel caso, verificati. In concreto la causa era stata promossa da una Società che, per effetto di un atto amministrativo già ritenuto illegittimo dal G.A., ha aperto un importante centro commerciale in Piemonte sei anni dopo la data auspicata; non è stato però liquidato alcun danno perchè non era dimostrato che se l’Amministrazione avesse detto sì sei anni prima quelle spese, che la Società ha sostenute e che reclamava come rimborso o risarcimento, non sarebbero state effettuate.

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